Quante furono le vittime della lotta al brigantaggio nell’ex Regno borbonico subito dopo l’unità d’Italia?
Quale ruolo ebbe la legge Pica (moderare gli eccessi o favorire la repressione)? Alla prima domanda è quasi impossibile rispondere, ma nel quinquennio che va dal 1861 al 1865 il conteggio oscilla tra 18.250 e 54.750 «briganti morti in combattimento, fucilati in seguito, arsi vivi, o uccisi in altro modo». A questi andrebbero aggiunti le vittime del secondo quinquennio (1866-1870) quando operarono nel Mezzogiorno piccole bande che ancora non si erano arrese ai carabinieri (le valutazioni qui oscillano da 1.825 a 20.075). «Aggregando i due quinquenni», scrive Roberto Martucci nel saggio molto denso e articolato, “La regola è l’eccezione: la legge Pica nel suo contesto”, sulla «Nuova rivista storica» diretta da Gigliola Soldi Rondinini e Eugenio Di Rienzo, si arriva a cifre oscillanti tra una «minima di 20.075 e una cifra massima di 73.875». Come mai una oscillazione così ampia dei dati? Secondo Martucci, che ha considerato tutta la letteratura sull’argomento, a partire dallo studio che egli ritiene fondamentale, “Storia del brigantaggio dopo l’unità” di Franco Molfese (Feltrinelli 1964 e 1983), non si potrà fare un bilancio serio finché non «si avrà uno spoglio sistematico dei documenti contenuti negli archivi provinciali».
Riguardo alla domanda sulla legge Pica, in vigore dall’agosto 1863 al 1865, l’autore contesta l’interpretazione che ne ha dato Salvatore Lupo ne “Il grande brigantaggio” («Annali della Storia d’Italia», Einaudi) di una legge che avrebbe «affermato per la prima volta un qualche principio di legalità, il diritto cioè anche dei briganti catturati con le armi in mano a un processo, davanti a una corte legalmente costituita». In realtà secondo Martucci siamo di fronte a «una legge di abilitazione all’esercizio dei poteri d’emergenza travestita da legge penale speciale… la cui portata continua a sfuggire alla storiografia generalista che ne dà una fuorviante lettura attenuativa in termini di “legalizzazione d’eccezione”».
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